Articolo di Achille Colombo Clerici su Il Sole 24 Ore del giorno 13 luglio 2009

Se il piano del Sindaco azzera le servitù

 Il vicino “demaniale” è una iattura per il proprietario privato: i suoi diritti si afflievoliscono, se non addirittura si annullano.
Questo, in concreto, il rischio derivante dall’applicazione dell’articolo 58 del Dl 112/08, che tra l’altro suscita seri dubbi  sotto il profilo della legittimità costituzionale. E per mettersi almeno parzialmente al riparo mancano poche settimane.
Il secondo comma della norma citata prevede infatti che l’inserimento degli immobili nel «Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni»  da parte dell’ente locale ne determini la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne fissi espressamente la destinazione urbanistica, ma anche e soprattutto costituisca variante automatica anche in deroga allo strumento urbanistico generale ed alle disposizioni prescrittive e previsionali su di esso prevalenti; cioè senza necessità di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. Il piano deve essere allegato al Bilancio di previsione, e  gli immobili in esso indicati possono essere valorizzati o alienati.
In tal modo, però, non solo la ripartizione delle competenze gerarchiche in materia di governo del territorio viene posta in serio dubbio; ma il rischio di fondo è che l’ente pubblico con la sua azione unilaterale possa ledere legittimi interessi connessi alla proprietà edilizia privata. Dall’articolo 58 potrebbe conseguire un vero e proprio svuotamento degli interessi legittimi (derivanti dagli atti generali di governo del territorio che portano a sintesi la complessità degli interessi particolari privati e pubblici ) dei titolari privati di diritti reali su immobili limitrofi o prossimi a quelli pubblici. Pensiamo ad esempio alla sopraelevazione e all’incremento volumetrico di edifici esistenti, ovvero alla realizzazione di funzioni concorrenti con quelle già presenti e via dicendo.
Perplessità, infine, genera la disposizione del comma 3 dello stesso articolo 58, che prevede che la pubblicazione del Piano produca effetto dichiarativo della proprietà dell’immobile, salva la possibilità per i contro-interessati di proporre ricorso amministrativo  entro 60 giorni e salvi gli altri rimedi per eventuali riflessi nei confronti dei diritti privati; riflessi conseguenti a errori o sviste della pubblica amministrazione. Ma il termine per il deposito del Bilancio di previsione, e del Piano che ne è un allegato, è scaduto il 31 maggio. Quindi da quella data decorrono i 60 giorni per le eventuali opposizioni (salvo che per i non molti Comuni che avevano proceduto in anticipo all’adempimento).
L’attribuzione, alla pubblicazione (parallela al deposito) del Piano, dell’efficacia della trascrizione nei registri immobiliari, per ciò che concerne gli immobili in esso compresi, non è da escludersi che possa  avere un effetto di pretermissione di tutti i rapporti di fatto, non ancora oggetto di trascrizione della domanda volta ad ottenerne l’accertamento giudiziale; quanto meno sul piano della opponibilità ai terzi acquirenti dalla pubblica amministrazione.
È per caso quella dell’art. 58 una forma larvata di annullamento istantaneo dell’esercizio di fatto del contenuto dei diritti reali, ai fini dell’ usucapione? La questione non è da sottovalutarsi, soprattutto in relazione alle servitù esistenti a favore di fondi dominanti privati ed a carico del pubblico.
Ai privati,che vantano diritti  non trascritti sugli immobili (o che non hanno trascritte le relative domande giudiziali) inseriti nel Piano conviene quindi affrettarsi: il termine, nei Comuni che hanno effettuato il deposito di preventivo e allegato l’ultimo giorno disponibile (31 maggio) è il 30 luglio 2009.

Sole 13.7

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