Tassazione passi carrabili
Il Codice della strada sancisce che i passi carrabili debbano essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario (art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 285/’92).
1. Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) – D.Lgs. 15.11.’93, n. 507 (Artt. 44 e 49) – Enti impositori: Comuni e Province
Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è ridotta al 50%.
La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, “misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso”, per la profondità di un metro lineare “convenzionale”.
- In caso di accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico, i Comuni e le Province, su espressa richiesta dei proprietari di tali accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq e non consente alcuna opera né l’esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell’accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10%.
- Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 mq. L’eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
- La tariffa è ridotta fino al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dai Comuni o dalle Province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell’immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
Sono esenti dalla tassa gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) – D.Lgs. 15.12.’97, n. 446 (art. 63) – Enti impositori: Comuni e Province
I Comuni e le Province possono escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della Tosap e prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, sia assoggettata, in sostituzione della Tosap stessa, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.
- Il regolamento deve essere informato ad alcuni criteri stabiliti dalla legge, che nulla dispone quanto ai passi carrabili, lasciando quindi ampia discrezionalità agli enti impositori.
3. Canone di concessione Anas – D.P.R. 21.9.’01, n. 389 (art. 20); L. 27.12.’97, n. 449 (art. 55, comma 23); D.Lgs. 30.4.’92, n. 285 (art. 27, commi 7 e 8)
In virtù dell’art. 20 del D.P.R. n. 389/’01, costituiscono entrate dell’Anas, fra l’altro, i proventi derivanti da canoni e corrispettivi dovuti per concessioni ed autorizzazioni, fra cui quello relativo alle concessioni per l’accesso alle strade statali.
- L’art. 55, comma 23, della legge n. 449/’97, ha stabilito che le entrate proprie dell’Anas, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni di accesso alle strade statali, siano adeguate ai criteri del Codice della strada a partire dal 1998 ed aggiornate ogni anno, con atto dell’amministratore dell’Ente, in base a delibera del Consiglio, da comunicare al Ministero dei lavori pubblici per l’esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l’atto dell’amministratore dell’Ente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In sede di primo adeguamento, l’aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non può superare il 150% del canone o corrispettivo attualmente dovuto.
- Ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 27 del Codice della strada, la somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall’ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava.
fonte: Confedilizia