Articolo del Prof. Mario Polelli, Ordinario di Estimo Rurale Università degli Studi di Milano e membro della Commissione Censuaria Centrale
Per capire l’importanza della sentenza che ha accolto in linea di principio, ma in modo significativo il ricorso presentato dalla Confedilizia al TAR del Lazio, nei confronti del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM del 14 giugno 2007), occorre inquadrare tale sentenza alla luce dell’iter normativo che da tempo tenta di trasferire le procedure e le attività catastali verso gli enti locali.
La problematica rientra quindi nel processo di decentramento del catasto iniziato con la legge 59 del 15 marzo 1997, detta Bassanini, che aveva lo scopo di semplificare le procedure amministrative tra cui anche una materia così complessa e articolata come quella catastale. La legge aveva l’obiettivo di ottimizzare il sistema informativo e la fiscalità immobiliare, creando un meccanismo organizzativo attraverso il quale si assicurava che le risorse umane, tecnologiche e infrastrutturali fossero opportunamente pianificate e programmate a livello locale.
In tale contesto l’Agenzia del Territorio costituisce l’organismo tecnico che, oltre a custodire la banca dati centrale e periferica (livello regionale e provinciale), svolge un ruolo di controllo e di indirizzo a livello locale.
Con il decreto del 31 marzo 1998, n. 112, sono state definite le funzioni da attribuire allo Stato e ai comuni in materia di catasto. Più in particolare ai comuni è stato riconosciuto il ruolo di conservazione, utilizzazione ed aggiornamento dei dati catastali, la revisione degli estimi e del classamento e infine la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.
Allo Stato rimanevano le funzioni di predisporre lo studio e lo sviluppo di linee guida metodologiche e innovative per la classificazione censuaria, l’esecuzione di rilievi e aggiornamenti catastali e la determinazione dei redditi catastali.
Allo Stato inoltre veniva attribuito il controllo delle informazioni e il coordinamento per la gestione delle informazioni catastali.
In apparenza risultavano sufficientemente chiare le competenze dello Stato e quelle degli enti locali anche attraverso una sperimentazione sul territorio nazionale attuata dall’Agenzia del Territorio in alcuni comuni campione.
Successivamente la legge 296 del 27 dicembre 2006 ha ulteriormente modificato alcuni principi del decentramento. In particolare l’art. 66 prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quali la conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti, quelle relative al catasto terreni e al catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato, dall’art. 65 del predetto decreto in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo.
L’art. 1, commi 194-200 della legge 296/2006 prevedeva l’emanazione di uno o più decreti del presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottata previa intesa tra l’Agenzia del Territorio e l’ANCI.
Proprio in questo contesto è stato inquadrato il protocollo d’intesa tra l’Agenzia del Territorio e l’ANCi siglato il 4 giugno 2007 e recepito appunto dal DPCM del 14 giugno 2007. Con la suddetta norma si spostava ulteriormente l’attribuzione delle funzioni catastali verso gli enti locali, riconoscendo loro di fatto una gestione diretta autonoma del catasto sia sotto forma individuale che associativa (unioni di comuni, Comunità montane e altre forme associative).
All’Agenzia del Territorio veniva attribuito un ruolo di garanzia e dei processi di aggiornamento della banca dati catastale, nonché il miglioramento della qualità dell’informazione più altre funzioni piuttosto generiche.
Appare del tutto evidente che senza precise direttive e supporto di infrastrutture adeguate e di personale opportunamente aggiornato, gli enti locali non sono in grado di gestire autonomamente il sistema catastale così come previsto dal decreto del 2007. Il tentativo, attraverso il protocollo di supplire a tali carenze individuando precisi criteri e modalità appare il punto debole dell’accordo tra Agenzia del Territorio e ANCI.
Occorre quindi ripensare ad un sistema di controllo statale diverso attraverso linee guida, così come suggerito dalla sentenza del TAR, che in stretta collaborazione con l’Agenzia del Territorio consentano agli enti locali, che hanno le strutture idonee, di gestire le operazioni catastali sotto forma individuale e per i piccoli comuni in forma associativa.
Tali linee guida non possono che essere modulate e organizzate dalla Commissione Censuaria Centrale, di nomina del Ministro delle Finanze, unica struttura che ha tradizione e titoli per svolgere questo compito.
Tale Commissione è di nuovo operativa a partire proprio dall’inizio di marzo 2010, in quanto ripristinata, dopo oltre un anno e mezzo di blocco e riattivata nel recente decreto “mille proroghe”.
Mario Polelli
Ordinario di Estimo Rurale Università degli Studi di Milano e membro della Commissione Censuaria Centrale
Rispondi