Termoregolazione contabilizzazione calore – Proroga all’1.8.2013 per tutti gli interventi non già prorogati: deliberazione Giunta Regionale in data 25 luglio 2012 – Assoedilizia

Prorogato all’ 1.8.2013, con delibera Giunta Regione Lombardia n. IX/3855 in data 25 luglio 2012,  il termine per gli interventi di termoregolazione/contabilizzazione rimasti esclusi dalla prima proroga.

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A seguito di istanza presentata da Assoedilizia e da Federlombarda Edilizia la Regione Lombardia, con la delibera di Giunta 23 maggio 2012 n. IX/3522 aveva disposto una posticipazione dell’obbligo di cui sopra all’1 agosto 2014 nelle limitate ipotesi di:

a)  impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo l’1 agosto 1997;
b)  impianti collegati a reti di teleriscaldamento dopo l’1 agosto 1997;
c)  impianti per i quali sia stato approvato un progetto di ristrutturazione complessiva tale da consentire un miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell’impianto originario.

Disponendo inoltre di affidare agli enti locali competenti per le ispezioni sugli impianti termici la definizione di caratteristiche, condizioni e valutazioni che potessero giustificare l’allineamento di tutte le scadenze previste dalla normativa

Assoedilizia e Federlobarda Edilizia proponevano ulteriore istanza per una proroga incondizionata del termine del 1 agosto 2012 , osservando:

1. – La proroga parziale, che vuole essere una risposta alla manifestata grave difficoltà in cui si trova nel momento attuale il proprietario di casa cui è richiesto di adempiere con urgenza provvede solo apparentemente alla seria esigenza, ma non risolve il problema sostanziale.
Si limita infatti a disporre il rinvio per alcune fattispecie particolari e limitate: per gli impianti collegati a teleriscaldamento e per le importanti ristrutturazioni con miglioramento dell’efficienza energetica in misura non inferiore al 40%.
Per quanto riguarda, invece, la proroga concessa per gli impianti per i quali è stato cambiato il combustibile dopo l’1 agosto 1997 va detto che non tiene in ogni caso conto di quegli impianti per cui sono stati sostituiti i generatori di calore o sono stati attuati interventi per rientrare nei limiti della normativa di cui alla delibera di Giunta 5 novembre 2008 n. 8/8355 e che, pertanto, anche se non hanno cambiato combustibile, hanno senza dubbio adottato rimedi migliorativi della efficienza degli impianti.

Si rischia così di attuare una disparità di trattamento che potrebbe penalizzare maggiormente i proprietari più in difficoltà senza ottenere un beneficio di rilievo pubblico.

E, d’altra parte, termoregolazione e contabilizzazione del calore, come di evince dal contenuto della comunicazione ricevuta in risposta alla nostra istanza di proroga, hanno come scopo unicamente la ipotizzata possibilità di differenziare nelle proprietà condominiali i consumi dei singoli soggetti, intento questo sostanzialmente privatistico, per realizzare una limitazione di consumi nelle unità immobiliari non occupate.

Ma questo traguardo, premesso che la limitazione dei consumi nelle unità non occupate (non si tratta di certo di grandi numeri) è certamente realizzabile con altri mezzi, configura un interesse pubblico tale da essere anteposto al sacrificio personale del singolo proprietario che si trova attualmente in grosse difficoltà a tale punto da non essere in grado di farvi fronte?
La risposta sembra proprio dover essere negativa.

2. – Desta poi perplessità il c. 3 dell’art. 1 della delibera di Giunta 23 maggio 2012 n. IX/3522 che conferisce agli enti locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici il potere di determinare, anche in deroga alla normativa regionale, condizioni e caratteristiche degli impianti che possano giustificare una generale proroga di tutte le scadenze all’1 agosto 2014.

E’ pacifico infatti che, in primo luogo, con la suddetta norma si legittimerebbe la più assoluta discrezionalità decisionale in capo agli enti locali con la conseguente possibilità di realizzare una disparità di trattamento rispetto alle singole posizioni ma, soprattutto, stante la ristrettezza dei tempi, la possibilità che gli enti locali riescano ad andare a valutare queste nuove condizioni e ad emettere quindi provvedimento di proroga generale, sarebbe puramente teorica.

Non è di certo immaginabile che si possano completare studi, fare nuove indagini e verifiche entro l’1 agosto, soprattutto trattandosi di una semplice facoltà e non di un obbligo con termini di attuazione.

In ogni caso poi si affiderebbe ad un ente locale il potere di configurare, all’interno di una categoria di soggetti proprietari di immobili, una differenziazione di trattamento che andrebbe a incidere sugli oneri imposti a carico di ciascuno dei soggetti stessi sulla base di una valutazione assolutamente discrezionale non vincolata da nessun criterio di principio.

Assoedilizia ha dunque richiesto alla Regione Lombardia l’allineamento di tutti i termini, disponendo una proroga anche per gli interventi non interessati dal primo provvedimento di proroga.

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Con deliberazione n. IX/ 3855 in data 25.7.2012 la Giunta Regionale Lombarda ha prorogato il termine degli interventi, anche per gli impianti esclusi dalla prima proroga, fino all’ 1.8.2013.

 

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