Imu prima casa, esenzione – Prima casa, non significa unica casa. Fattori distorsivi legati alla rilevanza dei dati catastali. Dichiarazione di Achille Colombo Clerici

Prima casa, non significa unica casa.

Il pensionato vedovo, se residente nell’unico alloggio di proprieta’ classificato A1, non era esentato dall’ICI, mentre lo era il possidente decine di alloggi che risiedeva in un alloggio in proprieta’  classificato in modo diverso. 

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“Il ripristino dell’esenzione ICI/IMU per la cosiddetta “prima casa” (rectius: abitazione principale in proprietà) secondo il sistema vigente prima della riforma Monti comporterebbe fattori distorsivi dei quali si deve tenere conto: essi sono legati alla rilevanza delle classificazioni catastali ed alla qualita’ edilizia dell’ immobile.

Sotto il primo profilo occorre ricordare che,prima della riforma del Governo Monti, non beneficiavano dell’esenzione le prime case appartenenti alla categoria A1 ( le case signorili ), così come le abitazioni classificate A8 e A9.

Conseguentemente si era rilevata la tendenza del Catasto – Agenzia del Territorio – a ricondurre il maggior numero possibile di abitazioni sotto la classificazione A1, al fine di rendere applicabile l’ICI.

Ma l ‘anomolia più macroscopica era rappresentata dal fatto che il pensionato che abitava nell’unico appartamento posseduto di categoria A1,A8, A9 pagava l’ICI, mentre il possidente decine e decine di appartamenti, residente in un alloggio di proprieta’ non classificato come sopra, per questo veniva esentato dall’ICI.

Sotto il secondo profilo se si esclude l’esenzione per le case di lusso si introduce un fattore disincentivante la qualità della produzione edilizia: se  le abitazioni di un certo livello qualitativo di lusso non godono  dei benefici fiscali è intuitivo che chi produce case da offrire sul mercato tenda a farle rientrare fra quelle di qualità inferiore per offrire all’acquirente condizioni fiscali più favorevoli.

Questo è stato il tipico difetto della famosa legge Tupini che per tutti gli anni Cinquanta e Sessanta fu la causa  della peggior produzione edilizia che l’Italia ricordi.

Le agevolazioni fiscali selettive e qualitative sugli immobili sono distorcenti e fuorvianti.

L’esenzione IMU dev’esser quindi legata alle condizioni economiche soggettive del contribuente e non alle condizioni oggettive dell’immobile.

 Ad eliminare l’impatto negativo dell’attuale Imu gravante sulla prima casa, basterebbero alcuni correttivi di carattere soggettivo, cioe’ riferiti alle condizioni di bisogno o di difficoltà del contribuente; secondo il principio per cui i meno abbienti, non solo debbono esser sollevati dalle imposte, ma addirittura aiutati dal pubblico.

I cittadini debbono esser esentati dall’IMU , non perché posseggono e abitano una casa che presenta determinate caratteristiche, ma perché si trovano in condizioni economiche di disagio e di sofferenza.

Inoltre, se si vuol uscire dalla profonda crisi che attanaglia il settore immobiliare occorrono fatti concreti, in grado di rigenerare negli operatori, negli investitori e negli utenti della casa la fiducia venuta meno.

A cominciare dal ritorno integrale alla normativa (già di per sé assai gravosa) del federalismo fiscale in materia di IMU e di deduzioni forfetarie Irpef per spese manutentive.

La legge istitutiva dell’IMU, quella sul federalismo fiscale municipale, varata nella primavera del 2011 aveva allora considerata l’esigenza di non penalizzare, con un aggravio fiscale comportato da un’imposta che veniva dotata di aliquote maggiorate, ne’ gli investimenti immobiliari a reddito (cioè  gli immobili in locazione), né le imprese, per la parte immobiliare di competenza (opifici, negozi,  immobili di nuova costruzione destinati alla vendita, ma anche capannoni utilizzati o meno etc.).

Quella legge prevedeva il dimezzamento dell’aliquota base per tutti gli immobili locati e per quelli posseduti dalle società.

Con la normativa attualmente vigente tutto questoè sparito: adesso le imprese per i propri immobili ed i proprietari che affittano pagano con lo stesso criterio che si applica alle ville al mare o ai monti.”

 foto presidente 79

 

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