Riforma del Condominio – LIBRO Wolters Kluwer Assoedilizia – Quesiti – Rispondono Achille Colombo Clerici, Nicola Assini, Marco Marchiani
Niente deleghe all’amministratore.
Domanda – Il nostro amministratore è solito raccogliere un certo numero di deleghe che gli danno i condomini che non intendono partecipare all’assemblea; e con queste deleghe si raggiungono i numeri prescritti per la validità dell’assemblea stessa.
Purtroppo però lui vota, con le stesse deleghe, anche a favore dell’approvazione del proprio rendiconto e spesso le eccezioni degli altri condomini presenti vengono disattese. E’ possibile?
Risposta – Attualmente, cioè prima del 18 giugno 2013, se il regolamento di condominio non pone limite al numero delle deleghe, ogni rappresentante, e quindi anche l’amministratore, può rappresentare tutti i condomini che gli hanno rilasciato la delega (che non può comunque essere “in bianco”, ma deve indicare nome e cognome del delegato), senza alcuna limitazione.
Tuttavia egli non potrà votare con queste deleghe per l’approvazione del suo rendiconto perché la pressoché costante giurisprudenza ha affermato che vi è evidente “conflitto di interessi”.
Ma a far tempo dal 18 giugno 2013 non sarà più possibile conferire deleghe all’amministratore. Perciò egli non potrà in assemblea rappresentare alcun condomino.
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