Riforma del Condominio – CORSI ASSOEDILIZIA – LIBRO Wolters Kluwer/Assoedilizia – Quesiti – Gli autori Achille Colombo Clerici, Nicola Assini, Marco Marchiani
D) Nel nostro condominio si fa fatica a raggiungere i numeri minimi delle presenze, anche in prima convocazione; se un condomino dopo un certo tempo se ne va e si scende sotto il minimo l’assemblea può continuare?
R) L’art.1136 del codice civile stabilisce dei numeri minimi di presenze per poter iniziare validamente le riunioni assembleari; e precisamente almeno la metà dei condomini tutti e 2/3 del valore dell’edificio, in prima convocazione, ed 1/3 dei condomini e dei millesimi, in seconda convocazione.
La Riforma ha infatti abbassato il numero delle presenze per agevolare lo svolgimento delle riunioni.
Tuttavia questi numeri debbono essere riscontrati solo all’inizio della riunione e differiscono da quelli necessari per l’approvazione dei vari argomenti (in linea di principio maggioranza dei condomini presenti ed almeno metà del valore in prima convocazione, ed un terzo in seconda). Quindi anche se un condomino si assenta e si scende sotto il numero minimo richiesto per la “costituzione dell’assemblea”, questa può anche continuare e deliberare se si raggiungono i più bassi numeri previsti per le approvazioni.
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