Morosità Incolpevole – Un aiuto sugli affitti, Il Decreto del 14 maggio 2014 – Pubblicato su “Il Giorno” del 26 luglio 2014 : Rubrica Assoedilizia

Il 14 luglio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 14.05.2014, predisposto dal Ministro delle Infrastrutture di concerto con quello dell’Economia, sulla morosità incolpevole.

Il Decreto introduce novità che fanno chiarezza sulla portata del D.L. n. 102/13 e relativa legge di conversione con modifiche n. 124/13, consentendo di superare le non poche questioni poste da tale testo legislativo.

Dopo avere stabilito che per quest’anno il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, da ripartirsi tra regioni e province autonome, è pari a venti milioni di euro, il D.M. dà la definizione di “morosità incolpevole” come  situazione “sopravvenuta” di impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare e ne indica in modo specifico le possibili cause: perdita di lavoro per licenziamento, accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro, cassa integrazione che limiti notevolmente la capacità reddituale, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, la cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, la malattia grave o infortunio o decesso  di un componente del nucleo familiare che ha comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità di impiego di parte notevole del reddito per rilevanti spese mediche o assistenziali.

Il contributo, che può essere concesso nella misura massima di euro ottomila, deve essere destinato a sanare la morosità incolpevole “accertata”. Esso spetta ai soli richiedenti che abbiano i seguenti requisiti, da accertarsi da parte del Comune:  reddito I.S.E. non superiore ad euro trentacinquemila o reddito da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro ventiseimila, che siano destinatari di atti di intimazione di sfratto, che siano titolari di contratti di locazione ad uso abitativo regolarmente registrati e ivi risiedano da almeno un anno (sono escluse le categorie catastali A1, A8 e A9), che abbiano cittadinanza italiana o in un Paese europeo o siano in possesso di titolo di soggiorno.

Inoltre i richiedenti (o un componente del nucleo familiare) non devono essere titolari di diritti reali su immobili ubicati nella provincia di residenza fruibili e idonei alle esigenze del nucleo familiare.

La presenza di un ultrasettantenne, un minore, un invalido accertato almeno al settantaquattro per cento o persona in carico ai servizi sociali o alle ASL costituisce titolo preferenziale ai fini della concessione del contributo.

Il D.M. coinvolge in modo inequivoco la Proprietà nell’erogazione del contributo: esso infatti viene concesso dal Comune agli inquilini destinatari di provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole che o sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto di locazione a canone concordato o che, a causa della ridotta capacità economica, non siano in grado di versare il deposito cauzionale in sede di stipula di un nuovo contratto di locazione (in tal caso è previsto l’obbligo per i Comuni di stabilire le modalità affinché il contributo venga erogato contestualmente alla consegna dell’alloggio) o, infine, agli inquilini per il ristoro, anche parziale, dei proprietari degli alloggi i quali siano disponibili a consentire il rinvio dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio.

I Comuni devono adottare misure atte a comunicare alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo l’elenco dei richiedenti che abbiano i requisiti per accedere al contributo “per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto”.

La comunicazione riguarda dunque i soli richiedenti cui il contributo sia assegnato, ai fini della programmazione della disponibilità della forza pubblica e senza facoltà di esame di singoli casi.

Non vi è dunque alcuna attribuzione ai Prefetti del potere di graduazione sfratti, nemmeno attraverso la graduazione dell’intervento della forza pubblica, che deve essere programmata in linea generale in funzione della disponibilità con riferimento a un dato periodo.

 

foto presidente 125

 

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